In Italia le tipologie di cooperazione tra imprese maggiormente in uso sono la joint-venture, l'associazione in partecipazione, il consorzio e l'associazione temporanea di imprese. L'Associazione in partecipazione è un contratto di cooperazione che prevede che un soggetto (l'associato) apporti nell'impresa di un altro soggetto (associante) beni o denaro ed in cambio riceva da quest'ultimo una partecipazione agli utili dell'impresa stessa. Nel caso di perdite l'associato risponde solamente nel limite del suo apporto. L'associato, a ben vedere, è un mero finanziatore, poiché non acquisisce alcun potere all'interno dell'impresa; i rapporti con i terzi rimangono infatti appannaggio del solo associante. Il Consorzio è un contratto con il quale più imprenditori (in genere di aziende medio-piccole) costituiscono un'organizzazione comune per lo svolgimento di alcune attività delle rispettive imprese (ad es. una fase del processo produttivo, la distribuzione dei prodotti, ecc.). Questa forma di collaborazione consente alle imprese partecipanti di ottenere una riduzione dei costi e delle spese generali. Il consorzio rappresenta per le piccole medie imprese un ottimo strumento per aumentare la loro competitività nel mercato, anche nei confronti delle aziende di più grosse dimensioni. Il codice civile italiano distingue, in particolare, tra consorzi con attività interna ed esterna, secondo il rilievo che assume l'organizzazione comune costituita nei confronti dei terzi. Il primo tipo è destinato ad operare solo tra i consorziati; nel secondo tipo l'organo è destinato ad operare nei confronti dei terzi ed è pertanto dotato di un fondo avente autonomia patrimoniale. L'associazione temporanea tra imprese è un accordo di collaborazione tra imprese allo scopo di svolgere congiuntamente una determinata attività limitatamente al periodo necessario per il suo compimento. Tale forma di associazione, inquadrabile nella joint-venture contrattuale, è generalmente utilizzata per la realizzazione di grandi opere, sia pubbliche che private, e permette a più imprese che esercitano attività di diverso tipo di concorrere nella loro attuazione.
La joint-venture è una delle forme di collaborazione commerciale (tra società o imprenditori) più comuni a livello internazionale. Lo scopo è essenzialmente quello di realizzare, con l'intervento congiunto di due o più co-ventures, uno specifico affare e di perseguire un comune interesse economico e tecnologico. Un accordo di joint-venture può attuarsi secondo due modalità principali. In base ad una prima tipologia, denominata joint-venture societaria, due o più partecipanti danno vita ad una nuova società per gestire un affare comune. Nella prassi internazionale una scelta di questo genere si giustifica soltanto ove si intenda stabilire collaborazioni di medio-lungo periodo. Il secondo modello, la c.d. joint-venture contrattuale, costituisce un mero contratto di collaborazione e non crea alcuna nuova società. Tale opzione è volta, in particolare, a realizzare progetti determinati per i quali occorrono più soggetti specializzati in diversi settori, tra loro complementari.
La legge albanese non prevede alcuna disposizione in tema di joint-venture tra imprese private. Si applicano di conseguenza le norme generali in materia di contratto ovvero di società commerciali a seconda del modello di joint-venture (contrattuale o societaria) cui si intenda dar luogo. Due società possono quindi dar vita ad una joint-venture mediante contratto, senza provvedere alla costituzione di una nuova società, oppure, in alternativa, costituire e registrare presso il tribunale una nuova società. Specifiche disposizioni regolano invece la joint-venture cui partecipano un imprenditore straniero ed un'impresa statale albanese.
La legge italiana prevede diverse forme di collaborazione tra imprese. Le joint venture societarie soggiacciono in Italia alla disciplina prevista per il tipo di società prescelto dai partecipanti. I margini di autonomia tra le parti contraenti risultano quindi condizionati dalle norme imperative relative allo schema sociale adottato. L'atto costitutivo di una joint venture italo-albanese costituita in Italia deve dunque contenere gli elementi richiesti per la validità della società creata. Occorre tener presente comunque la possibilità per i partecipanti di inserire nell'atto costitutivo degli elementi particolari atti a garantire un'idonea partecipazione di tutti i soci (anche di minoranza) nell'amministrazione della joint-venture. La joint-venture contrattuale è invece regolata dalle disposizioni del contratto concluso. Tale accordo è in genere utilizzato, quando i partecipanti vogliono un legame di collaborazione meno impegnativo rispetto a quello di joint-venture societaria, quando ad esempio l'attività da svolgere ha carattere occasionale. Rientra in tale categoria un modello specificatamente regolamentato, l'associazione temporanea di impresa, utilizzato di solito per l'esercizio di appalti di grandi dimensioni.
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