Promozione e sviluppo delle piccole e medie imprese
Oggi è il 06-01-2009

Cosa e come fare per:

Aprire un'attività imprenditoriale in Italia da parte di un imprenditore albanese


1) Con quali modalità può esercitarsi in Italia un'attività imprenditoriale?

L'attività di impresa può essere esercitata sia in forma individuale che societaria. La disciplina relativa all'esercizio d'impresa in forma individuale è contenuta negli articoli da 2082 a 2221 del codice civile italiano che, in base all'oggetto dell'attività, distingue tra imprenditore agricolo e commerciale. E' imprenditore commerciale (per approfondimenti consultare la rubrica "Adempimenti dell'imprenditore commerciale in Italia PDF "), in particolare, colui che esercita una o più attività tra quelle elencate dall'art. 2195 c.c., e cioè: attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi (imprese industriali tessili, edili, automobilistiche ecc.); attività intermediaria nella circolazione dei beni (imprese commerciali all'ingrosso o al minuto ecc.); attività di trasporto; attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti (es. imprese di agenzia, mediazione, deposito, spedizione, pubblicità commerciale e marketing, ecc.). Nella categoria degli imprenditori commerciali rientrano differenti tipologie giuridiche quali ad esempio le ditte individuali, le associazioni in partecipazione, le imprese familiari e le aziende coniugali. L'attività d'impresa in Italia è subordinata al conseguimento delle relative abilitazioni, autorizzazioni o licenze.

2) Quali sono le soluzioni operative previste in Italia per un imprenditore albanese che intenda ivi svolgere un'attività economica in forma non individuale?

L'investitore albanese può scegliere tra diverse opzioni. In primo luogo è possibile costituire in Italia una nuova società tra le diverse tipologie previste dal codice civile italiano. In questo caso l'investitore estero è considerato al pari di un investitore italiano e può usufruire di tutti gli incentivi e le agevolazioni disponibili. Ove un imprenditore albanese abbia già costituito una società nel proprio paese (v. amplius risposta 3), può, in tal caso, decidere di operare in Italia secondo due ulteriori modalità: attraverso una sede secondaria, che sopporta i medesimi obblighi di una società italiana, ma alla quale, tuttavia, non viene riconosciuto lo status di soggetto giuridico, oppure, mediante la creazione di un'unità locale (o un ufficio di rappresentanza) che, comunque, può esercitare un numero di attività limitato.

3) Quale trattamento normativo prevede la legislazione italiana per le società, costituite in Albania, che operano in Italia?

Le società costituite in Albania che operano in Italia sono disciplinate in modo diverso a seconda che abbiano la sede effettiva e l'oggetto principale della loro attività in Albania o in Italia, oppure in Italia abbiano istituito una sede secondaria. Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 218/95 (diritto internazionale privato italiano), infatti, le società sono disciplinate dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione, purché abbiano in tale Stato la sede effettiva e l'oggetto principale. Una società, costituita in Albania, che soddisfa questo criterio, è riconosciuta automaticamente in Italia con la configurazione e nei limiti stabiliti dall'ordinamento albanese che conferisce loro soggettività (la legge albanese che viene, in tal caso, applicata disciplina i seguenti elementi della società: natura giuridica; ragione sociale; costituzione, trasformazione ed estinzione; capacità; funzionamento degli organi sociali; rappresentanza sociale; disciplina della qualità di socio; responsabilità per le obbligazioni della società; conseguenze derivanti dalla violazione della legge o dell'atto costitutivo). Per contro, una società che, pur costituita in Albania, ha in Italia, alternativamente, la sede effettiva o l'oggetto principale, è sottoposta alla legge italiana. L'atto costitutivo di società rientrante in tale ipotesi deve sottostare ai requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge italiana, a pena di nullità.

4) Quali sono le caratteristiche di una sede secondaria? Cosa è richiesto dalla legsislazione italiana per aprire in Italia una sede secondaria di una società costituita in Albania ("Italian branch of the Albanian company")?

La sede secondaria in Italia di una società estera, che non costituisce un'entità legale, si caratterizza principalmente per la stabilità dell'insediamento e la rappresentanza stabile. Per aprire una sede secondaria in Italia la società albanese deve iscrivere tale sede nel Registro delle imprese e fare denuncia all'ufficio IVA. L'atto di iscrizione di sede secondaria è soggetto, altresì, all'obbligo di registrazione. Ai fini dell'iscrizione, il legale rappresentante deve depositare all'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui è stata aperta la sede secondaria, entro 45 giorni dalla redazione dell'atto: un estratto della delibera della società con la quale è stata istituita la sede secondaria (tale estratto va redatto da un pubblico ufficiale albanese che così certifica che la società albanese è regolarmente costituita, che chi ha deliberato ha i relativi poteri e che la delibera è vincolante per la società); l'eventuale procura speciale per lo svolgimento delle formalità relative all'apertura; copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto della società; dei documenti indicati, se redatti in lingua albanese, deve essere fornita una traduzione asseverata; la domanda di iscrizione redatta con modello S1 e SE. Per l'iscrizione al REA (Repertorio delle notizie economiche e amministrative) si utilizza il modello R. Il legale rappresentante deve richiedere l'attribuzione del codice fiscale e del numero di partita IVA (i due numeri sono uguali) entro 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività della sede secondaria, all'Ufficio delle Entrate ove si trova la sede secondaria. Contestualmente, il legale rappresentante presenta la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA redatta in duplice esemplare con modello AA7/6. La società albanese deve rispettare gli obblighi pubblicitari, previsti dalle disposizioni della legge italiana, per rendere noto ai terzi che la sede secondaria è l'organo di una società costituita all'estero. In particolare, i rappresentanti legali della sede secondaria italiana devono pubblicare nel Registro delle imprese i loro estremi anagrafici con l'indicazione dei relativi poteri. Essi devono, altresì, indicare negli atti e nella corrispondenza della sede secondaria i dati sociali obbligatori anche per le società italiane, l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta, ed il relativo numero di iscrizione. Tali imprese sono soggette, inoltre, alle norme sulle scritture contabili, sui rapporti di lavoro, sulla necessità di eventuali autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell'attività e sugli adempimenti fiscali. Sotto quest'ultimo aspetto la sede secondaria è considerata una stabile organizzazione e tutti i profitti ottenuti in Italia sono soggetti a tassazione come se essi fossero stati conseguiti da una società italiana.

5) Quali sono le particolarità di una "Unità locale"? Cosa è richiesto dalla legislazione italiana per aprire in Italia un'Unità locale di società costituita in Albania?

Tale modalità è sovente utilizzata dagli operatori stranieri per effettuare ricerche di mercato prima di decidere di costituire una sede secondaria o una nuova società. Caratteristica delle unità locali è che esse non possono rappresentare l'impresa estera nei confronti di terzi; questa, peraltro, è la principale differenza rispetto alla sede secondaria. Va osservato che tale opzione non consente alcuna transazione commerciale e finanziaria, né può un'unità locale agire come agente o distributore della società estera. Fintanto che essa funge da mero strumento di marketing con nessuna implicazione fiscale, ci sono semplici formalità legali di registrazione, nessun bilancio è richiesto né tasse sui redditi della società. L'unità locale è, quindi, una soluzione possibile solo ove si intenda porre in essere attività di mero: a) deposito, esposizione o consegna di beni o merci appartenenti alla società albanese; b) acquisto di beni o merci o assunzione di informazioni per la società albanese; c) svolgimento di attività preparatorie ed ausiliarie all'attività d'impresa della società albanese. L'unità locale è un'unità produttiva dipendente dalla sede amministrativa estera e va, pertanto, iscritta al solo REA (Repertorio delle notizie economiche e amministrative). L'iscrizione deve avvenire nel termine di 30 giorni dalla data di apertura dell'unità locale, depositando: 1) modello R, con firma semplice del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore delegato per la rappresentanza in Italia e fotocopia di un documento d'identità valido (nel caso di delega a un procuratore bisogna allegare anche la procura tradotta con perizia giurata); 2) intercalare P con i dati anagrafici dei soli soggetti dotati di poteri in Italia; 3) modello UL relativo all'ubicazione effettiva dell'unità locale in Italia, firmato con firma semplice da chi sottoscrive il modello R; 4) certificato tradotto con perizia giurata, rilasciato dall'ente dello stato estero che esercita le funzioni corrispondenti al registro delle imprese in Italia, dal quale risultino i dati anagrafici e i legali rappresentanti dell'impresa o l'atto costitutivo (con sua traduzione in lingua italiana eseguita da un perito. La traduzione può essere eseguita anche presso l'ambasciata italiana). Un ulteriore esempio di unità locale è l'ufficio di rappresentanza che costituisce un insediamento il cui fine è essenzialmente quello di saggiare le potenzialità del mercato locale: un'attività tipica di questi uffici è quella di promuovere l'immagine dell'impresa estera sul mercato locale.

6) Quali sono le società previste dal codice civile italiano per svolgere un'attività economica?

In Italia esistono diverse tipologie di società che possono essere adottate per svolgere attività economiche. Il codice civile distingue, in particolare, tra società di persone e di capitali. La scelta degli investitori stranieri, tuttavia, ricade comunemente sulle società di capitali e tra esse, in particolare, la Società a responsabilità limitata ("Limited liability company") e la Società per azioni ("Sharaholding company"). Per approfondimenti consultare le rubriche: "S.r.l. in Italia: disciplina generale e adempimenti PDF ", "S.p.A. in Italia: disciplina generale e adempimenti PDF ".

7) Quali vantaggi comporta in Italia la scelta di una società di capitali rispetto ad una società di persone?

Caratteristica fondamentale delle società di capitali è la limitata responsabilità dei soci per le obbligazioni assunte dalla società. Questo significa che i soci rispondono esclusivamente con la parte di capitale da essi sottoscritta. Il capitale delle società di persone ha, per contro, un'importanza relativa in quanto, in tal caso, i soci rispondono personalmente ed illimitatamente dei debiti della società. In pratica, nelle società di capitali delle obbligazioni sociali risponde solo la società col proprio patrimonio (fanno eccezione i soci accomandatari delle società in accomandita per azioni).

8) Qual è il vantaggio di costituire in Italia una Società a responsabilità limitata (S.r.l.) anziché una Società per Azioni (S.p.A.)?

In Italia la S.r.l. è un modello societario destinato ad imprese di dimensioni più ridotte rispetto alla S.p.a.. La scelta di una S.r.l. consente, inoltre, di avviare un'attività economica in Italia con un investimento iniziale di 10.000 euro, a fronte dei 120.000 euro necessari per costituire un Società per Azioni.

9) Qual è il vantaggio di costituire in Italia una S.r.l. anziché una sede secondaria?

La principale differenza tra i due tipi di struttura è che quest'ultima non è un'entità giuridica. Una sede secondaria, poi, è soggetta sia alla legislazione italiana (societaria e fiscale) sia alle previsioni della legge albanese, il che importa, normalmente, l'obbligo di tenere duplici libri contabili per conformarsi ad entrambe le legislazioni. Va osservato che banche ed istituti finanziari sono generalmente meno inclini a concedere prestiti ad una sede secondaria e, quando ciò accade, sovente vengono ad essa applicati tassi di interesse maggiori. Occorre avvertire, inoltre, che una S.r.l. costituita in Italia da imprenditori albanesi beneficia della responsabilità limitata, mentre una società costituita in Albania, per contro, risponde dei debiti contratti dalla propria sede secondaria in Italia.

10) In quale caso è consigliabile in Italia costituire una S.p.A.?

La società per azioni (S.p.A.) è una delle forme societarie che meglio si adatta ad ingenti investimenti di capitale ed è, inoltre, una delle forme obbligatorie da assumere per le società che intendono quotarsi in borsa. Tale modello societario è richiesto, altresì, per alcune attività specifiche come ad es. per il settore bancario ed assicurativo

11) Quale procedura occorre seguire per costituire in Italia una nuova società ("new company")?

I passi principali per fondare una nuova società sono: a) l'apertura della posizione fiscale con l'assegnazione del codice IVA da effettuarsi presso l'Agenzia delle Entrate b) la registrazione al Registro delle Imprese e al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) entrambi tenuti presso le Camere di Commercio presenti in ogni Provincia c) l'iscrizione presso l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) d) l'iscrizione presso Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

12) Un cittadino albanese può recarsi liberamente in Italia per motivi di affari o per avviare una attività imprenditoriale?

L'ingresso in Italia per motivi di affari è consentito al cittadino albanese a fronte dell'ottenimento del visto per affari (operatore economico-commerciale) che può essere richiesto presso l'Ambasciata d'Italia in Tirana o presso il Consolato Italiano sito a Valona (e Scutari). La documentazione richiesta è la seguente: 1) domanda di visto per gli Stati Shengen 2) fotografia recente in formato tessera 3) documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto 4) titolo di viaggio (biglietto, prenotazione, mezzi personali) 5) documentazione comprovante l'effettiva condizione di operatore commerciale (ad es.: licenza d'esercizio, certificato di visura camerale, ecc.) 6) programma del viaggio, con indicati i contatti "d'affari" previsti, o lettera d'invito dell'impresa italiana 7) dimostrazione del possesso di mezzi economici di sostentamento, nella misura prevista dalla Direttiva 1/3/2000 del Ministero dell'Interno 8) assicurazione sanitaria avente una copertura minima di euro 30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di rimpatrio. Resta fermo, comunque, l'obbligo per il cittadino albanese di richiedere il permesso di soggiorno presso la Questura competente, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia. In caso di ingresso con visto per affari verrà rilasciato il corrispondente permesso di soggiorno per affari. Il soggiorno in Italia e nello spazio Schengen è limitato a 90 giorni a semestre. È bene sottolineare che con tale tipologia di visto non è consentito svolgere un' attività lavorativa. Per ingressi per motivi di lavoro imprenditoriale, anche se per brevi periodi è, inoltre, necessario ottenere il corrispondente visto per lavoro autonomo. Affinché un cittadino di nazionalità albanese possa svolgere in Italia un'attività imprenditoriale non occasionale deve produrre, presso gli Organismi in precedenza indicati, la seguente documentazione: 1) domanda di visto per gli Stati Shengen 2) fotografia recente in formato tessera 3) documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto 4) attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse necessarie all'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale da intraprendere, rilasciata dalla Camera di Commercio competente per il territorio di svolgimento dell'attività 5) disponibilità economica in Italia sufficiente a garantire l'ammontare delle risorse necessarie di cui alla Attestazione (v. punto 4) 6) disponibilità di un alloggio idoneo dimostrabile secondo una delle seguenti modalità: contratto di acquisto o locazione di un immobile; dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968, n.15; dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo, corrispondente ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica 7) disponibilità di un reddito - relativo al precedente esercizio finanziario - di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (euro 8.400), già acquisito nel Paese di residenza 8) nulla osta della Questura territorialmente competente. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana in Albania, accertati tali requisiti ed acquisiti i nulla osta rilascia il visto di ingresso. Quindi, dopo aver presentato alla Questura della provincia in cui si intende svolgere l'attività tutta la documentazione richiesta in generale, è rilasciato il permesso di soggiorno. La menzionata procedura, relativa al visto per attività imprenditoriale, necessita diversi ed ulteriori adempimenti nel caso in cui il cittadino albanese voglia essere socio o amministratore di una società in Italia. In quest'ultima ipotesi, ai fini dell'ottenimento del relativo visto, il cittadino albanese dovrà, infatti, produrre (in aggiunta ai punti 1, 2, 3, 6, 8 suindicati): a) certificato di iscrizione della società attiva da almeno tre anni nel registro delle imprese b) dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il socio prestatore d'opera o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (euro 8.400) c) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese (società di capitali), o dell'ultima dichiarazione dei redditi (società di persone o impresa individuale), dal quale risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso (v. punto b) d) copia della dichiarazione di responsabilità, già rilasciata o inviata dal committente italiano (o dal suo legale rappresentante) alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro, con la quale si indichi che in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.  

13) Quali sono gli accordi economico-commerciali più significativi in vigore tra l'Italia e la Repubblica Albanese?

Gli accordi più importanti attualmente in vigore tra i due paesi sono l'Accordo sulla protezione e promozione degli investimenti firmato a Roma il 12/09/1991 e la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmato a Tirana il 12/12/1994. Si segnala, inoltre, il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania.


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