Il decreto legislativo 276/2003, meglio conosciuto come "riforma Biagi", ha prodotto in Italia considerevoli cambiamenti volti, in particolare, ad aumentare la flessibilità del mercato del lavoro. Tale riforma ha, infatti, tipizzato nuove forme contrattuali tra cui possono ricordarsi: a) la somministrazione di lavoro che permette alle imprese di affittare per determinate esigenze interi staff di lavoratori. Tale modalità vede la presenza di una società somministratrice che si interpone tra l'impresa beneficiaria della prestazione di lavoro ed il lavoratore; b) il lavoro a progetto che è un contratto riconducibile a uno o più progetti specifici o fasi di essi. Esso prevede una notevole autonomia da parte del collaboratore nello svolgimento della prestazione lavorativa in quanto il lavoratore è libero, altresì, di attivare altri rapporti di collaborazione; c) le prestazioni occasionali ossia rapporti lavorativi con lo stesso committente di durata complessiva non superiore a trenta giorni nell'arco di un anno; d) il job sharing, attraverso il quale due lavoratori assumono in solido l'impegno a svolgere un'unica prestazione lavorativa nei confronti di un datore di lavoro; e) il job on call, attraverso il quale un lavoratore si pone a disposizione di un'impresa che ne può utilizzare la prestazione in modo intermittente, quando sorgono ad esempio specifiche esigenze produttive. L'orario di lavoro massimo è fissato in 48 ore settimanali (straordinario incluso). La normativa italiana contempla il licenziamento del lavoratore sia per giusta causa, quando cioè il lavoratore incorra in una grave violazione dei suoi doveri, o renda impossibile, a causa del proprio comportamento, la continuazione del rapporto di lavoro sia per giustificato motivo soggettivo o oggettivo; il primo caso si verifica quando il lavoratore viola un dovere di considerevole importanza, ma non così grave da costituire giusta causa; la seconda ipotesi si realizza quando il datore di lavoro ha necessità di riorganizzare la forza lavoro (ad es. riduzioni di personale).
La normativa di riferimento in materia di diritto del lavoro è il Codice del Lavoro adottato con legge n. 7961/ 1995 (e successive modifiche). Tale normativa sostituisce integralmente il vecchio codice e prevede che il contratto di lavoro: a) possa essere concluso verbalmente o per iscritto (entro 30 giorni dalla stipula di un contratto verbale è tuttavia necessario redigere e firmare il documento per iscritto) b) possa avere durata determinata o indeterminata c) possa essere instaurato a tempo pieno o part-time. Il contratto redatto per iscritto deve contenere i seguenti elementi: identità delle parti, mansioni attribuite al lavoratore, luogo di lavoro, data d'inizio dell'attività di lavoro, durata (se si tratta di un contratto a termine), orario lavorativo di base, periodo di ferie, periodo di preavviso per il recesso, retribuzione. È prevista, altresì, la possibilità di introdurre nel contratto un periodo di prova che, salva diversa pattuizione tra le parti, ha la durata di tre mesi. L'orario di lavoro massimo, a prescindere dai termini del contratto, è fissato in 48 ore settimanali, escluso lo straordinario. Il licenziamento individuale è consentito per giusta causa, alla quale il Codice riconduce il comportamento gravemente negligente del lavoratore. Il Codice prevede inoltre l'obbligo generale del datore di lavoro di provvedere mensilmente alla ritenuta sia sull'imposta sui redditi che sui contributi di previdenza sociale.
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