La disciplina generale in tema di tutela del diritto d'autore è contenuta in due distinti provvedimenti: la l. n. 7819/1994 (modificata con l. n. 8477/1999) sulla proprietà industriale e la l. n. 7564/1992 (e successive modifiche) sul diritto d'autore. Per poter registrare in Albania brevetti, marchi, disegni industriali e denominazioni di origine occorre presentare un'apposita richiesta alla Direzione generale marchi e brevetti albanese. La legge prevede relativamente al brevetto una durata ventennale; l’estensione del termine per i disegni industriali e per i marchi registrati è invece, rispettivamente, cinque e dieci anni. Sul versante del diritto d'autore va osservato che la legge n. 7564 accorda una tutela a qualsiasi forma di attività creativa individuale. Tale normativa riconosce tanto un diritto morale quanto un diritto di utilizzazione. La l. n. 7961/1995 (Codice del Lavoro albanese) contiene inoltre alcune norme che, similmente alla normativa italiana, regolano la condizione dell'inventore che sia nel contempo lavoratore dipendente. La Repubblica d'Albania è parte dell'Organizzazione Europea Brevetti (EPO) e membro del WIPO (World intellectual patent organisation).
Le società commerciali straniere che intendono operare nel mercato italiano beneficiano della stessa protezione legale relativa ai diritti sulla proprietà intellettuale garantita alle società italiane. La normativa italiana di riferimento è contenuta in leggi speciali, quali precisamente il d.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) e la l. n. 633/1941(legge sul diritto d’autore).
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