Promozione e sviluppo delle piccole e medie imprese
Oggi è il 30-07-2010

Legislazione Italiana



Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
LIBRO IV
TITOLO III
CAPO X.


DEL CONTRATTO DI AGENZIA


1742. (Nozione). Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra,
verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (1752; 290 c.c.).
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa
sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile (1).
(') Questo comma, dapprima aggiunto dal-l'art. 1, comma 1, del D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303, è stato così
sostituito dall'ari. 1 del D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65.
1743. (Diritti di esclusiva). Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo
stesso ramo di attività (17482), né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli
affari di più imprese in concorrenza tra loro.
1744. (Riscossioni). L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente (1188). Se questa facoltà gli è stata
attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione (17321, 22102).
1745. (Rappresentanza dell'agente). Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il
tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali (14951, 1512', 2226) sono validamente fatti
all'agente (1752, 1903,2212).
L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari (669 bis ss. e.p.c.) nell'interesse del preponente e presentare i reclami
che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
1746. (Obblighi dell'agente). Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire
con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e
fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra
informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario (1).
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all'articolo
1736 (2) (1731 ss.), in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo.
È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di un'apposita garanzia da
parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente
determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione per quell'affare
l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo (3).
(1) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2 del D.L.vo 15febbraio 1999, n. 65.
(2) Le parole: «ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736» sono state inserite dall'art. 28, comma 1, della L. 21
dicembre 1999, n. 526.
(3) Questo comma è stato inserito dall'ari. 28, comma 2, della L. 21 dicembre 1999, n. 526.
1747. (Impedimento dell'agente). L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato
avviso al preponente (1710). In mancanza è obbligato al risarcimento del danno (1223, 1727).
1748. (1) (Diritti dell'agente). Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione
quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza
acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati
all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è
pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla
data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi
la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la
provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente
ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta
all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto
eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per
la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo
equità.
L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra
il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole
all'agente.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
(1)Questo articolo, già modificato dall'art. 2 M D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303, è stato così sostituito dall'ari. 3 del
D.L.vo 15 febbraio 1999, n.65.
1749. (1) (Obblighi del preponente). Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli
deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire
all’agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente, entro un termine
ragionevole, non appena prenda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che
l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine
ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese
successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai
quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere
effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle
provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
E nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 4 del D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65.
1750. (1) (Durata del contratto o recesso). Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito
dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone
preavviso all'altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due
mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi
per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine
inferiore a quello posto a carico dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese
del calendario.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303, recante attuazione della
direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali
indipendenti. A norma dell 'art. 6, primo comma, dello stesso provvedimento la presente disposizione si applica ai
contratti già in corso alla data del I" gennaio 1990, a decorrere dal 1" gennaio 1994.
Il testo precedente disponeva: «(Recesso dal contratto). Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna
delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso all'altra nel termine stabilito dalle norme corporative o (*)
dagli usi.
«Il termine di preavviso può essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennità».
(*) L'espressione «dalle norme corporative » è da ritenersi abrogata dal R. D. L. 9 agosto 1943, n. 721.
1751. (1) (Indennità in caso dì cessazione del rapporto). All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a
corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni (2):
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e
il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni
che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravita, non
consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o
da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente
chiesta la prosecuzione dell'attività;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del
contratto d'agenzia.
L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media
annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni,
sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del
rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente (3).
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 4 del D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303, recante attuazione della
direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali
indipendenti. A norma dell'ari. 6, secondo comma, dello stesso provvedimento la presente disposizione si applica a
decorrere dal 1° gennaio 1993. Per le ulteriori modifiche v. note che seguono.
(2) Alinea così sostituita dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65.
(3) Questo comma è stato inserito dall'artici comma 2, del D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65.
1751 bis. (1) (Patto di non concorrenza). Il patto che limita la concorrenza da parte del* l'agente dopo lo scioglimento
del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i
quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del
contratto.
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione
all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non
inferiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto.
La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le
parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal
giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari
complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente (2).
(1) Questo articolo è stato aggiunto dall'ari. 5 jel D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303, recante attuazione della direttiva
86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. A
norma dell'ari. 6, primo comma, dello stesso provvedimento la presente disposizione si applica ai contratti già in corso
alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994.
(2) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 23 della L. 29 dicembre 2000, n. 422, a decorrere dal 1" giugno 2001.
1752. (Agente con rappresentanza). Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente
è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti (1387, 1388, 1745).
1753. (Agenti di assicurazione). Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in
quanto non siano derogate (') dalle norme corporative o (2) dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura
dell'attività assicurativa (1903).
(1) Si vedano, al riguardo: L. 7 febbraio 1979, n. 48, istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di
assicurazione, L. 28 novembre 1984, n. 792, istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione.
(2) L'espressione «dalle norme corporative» è da ritenersi abrogata dal R.D.L.9 agosto 1943, n. 721.



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