Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione
nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005,
n. 80. (GU n. 38 del 15-2-2006 Suppl. Ordinario n. 40)
testo in vigore dal: 2-3-2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, concernente delega al
Governo per l'emanazione di un decreto legislativo recante modificazioni al codice di
procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, in materia di giudizio in
cassazione e di arbitrato;
Visti il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di
procedura civile, ed il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15
luglio 2005;
Acquisito il parere dell'Assemblea generale della Corte suprema di cassazione, a norma
del citato articolo 1, comma 2, della legge n. 80 del 2005, reso in data 21 luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica resi, rispettivamente, in data 22 novembre 2005 ed in data 8 novembre
2005;
Ritenuto di accogliere tutte le condizioni formulate dalla Commissione giustiziano della
Camera dei deputati ed esaminate le osservazioni formulate da tale medesima
Commissione, nonché dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre
2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
[…]
Art. 20.
Modifiche al capo I, titolo VIII, libro IV
1. Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il Capo I e' sostituito dal seguente:
«Capo Idella convenzione d'arbitrato
806 (Controversie arbitrabili).
Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano
per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.
Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto
dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.
807 (Compromesso).
Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto
della controversia.
La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti e' espressa per
telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti
teletrasmessi.
808 (Clausola compromissoria).
Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le
controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di
controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato La clausola
compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso
dall'articolo 807.
La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto
al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il
potere di convenire la clausola compromissoria.
808-bis (Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale).
Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le
controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati La
convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso
dall'articolo 807.
808-ter (Arbitrato irrituale).
Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto
disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante
determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.
Il lodo contrattuale e' annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:
1) se la convenzione dell'arbitrato e' invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni
che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione e' stata sollevata nel procedimento
arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione
arbitrale;
3) se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma
dell'articolo 812;
4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di
validità del lodo;
5) se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al
lodo contrattuale non si applica l'articolo 825.
808-quater (Interpretazione della convenzione d'arbitrato).
Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale
si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la
convenzione si riferisce.
808-quinquies (Efficacia della convenzione d'arbitrato).
La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia
alla convenzione d'arbitrato.».
Art. 21.
Modifiche al capo II, titolo VIII, libro IV
1. Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il Capo II e' sostituito dal seguente: «Capo II degli arbitri
809 (Numero degli arbitri).
Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari.
La convenzione d'arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il
numero di essi e il modo di nominarli.
In caso d'indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno
diversamente convenuto, e' nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti
dall'articolo 810. Se manca l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano
al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno
diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo
810.
810 (Nomina degli arbitri).
Quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle
parti, ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli
arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri.
La parte, alla
quale e' rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità
dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.
In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina
sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Se le parti
non hanno ancora determinato la sede, il ricorso e' presentato al presidente del tribunale
del luogo in cui e' stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo e'
all'estero, al presidente del tribunale di Roma.
Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione
d'arbitrato non e' manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato
estero.
Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri e' demandata dalla
convenzione d'arbitrato all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi
non vi ha provveduto.
811 (Sostituzione di arbitri).
Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si
provvede alla loro sostituzione secondo quanto e' stabilito per la loro nomina nella
convenzione d'arbitrato. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la
convenzione d'arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo
precedente.
812 (Incapacità di essere arbitro).
Non può essere arbitro chi e' privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire.
813 (Accettazione degli arbitri).
L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione
del compromesso o del verbale della prima riunione.
Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico
servizio.
813-bis (Decadenza degli arbitri).
Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette, o ritarda di compiere
un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a
ciò incaricato alla convenzione d'arbitrato. In mancanza, decorso il termine di quindici
giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per
ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale a norma
dell'articolo 810, secondo comma. Il presidente, sentiti gli arbitri e le parti, provvede con
ordinanza non impugnabile e, se accerta l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza
dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione.
813-ter (Responsabilità degli arbitri).
Risponde dei danni cagionati alle parti l'arbitro che:
1) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed e' stato perciò dichiarato
decaduto, ovvero ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo;
2) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine
fissato a norma degli articoli 820 o 826.
Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave
entro i limiti previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
L'azione di responsabilità può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto
nel caso previsto dal primo comma, n. 1).
Se e' stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilità può essere proposta soltanto
dopo l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per
cui l'impugnazione e' stata accolta.
Se la responsabilità non dipende da dolo dell'arbitro, la misura del risarcimento non può
superare una somma pari al triplo del compenso convenuto o, in mancanza di
determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.
Nei casi di responsabilità dell'arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono
dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione.
Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.
814 (Diritti degli arbitri).
Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi
hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono
tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.
Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario,
tale liquidazione non e' vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso
l'ammontare delle spese e dell'onorario e' determinato con ordinanza dal presidente del
tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le
parti.
L'ordinanza e' titolo esecutivo contro le parti ed e' soggetta a reclamo a norma dell'articolo
825, quarto comma. Si applica l'articolo 830, quarto comma.
815 (Ricusazione degli arbitri).
Un arbitro può essere ricusato:
1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse
nella causa;
3) se egli stesso o il coniuge e' parente fino al quarto grado o e' convivente o commensale
abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei
difensori;
4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con
un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
5) se e' legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la
controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato
o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza;
inoltre, se e' tutore o curatore di una delle parti;
6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente
fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.
Una parte non può ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non
per motivi conosciuti dopo la nomina.
La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo
810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della
nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente
pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte,
quando occorre, sommarie informazioni.
Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilità o
manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione condanna la parte che l'ha proposta al
pagamento, in favore dell'altra parte, di una somma equitativamente determinata non
superiore al triplo del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in base alla
tariffa forense.
La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo
diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l'istanza e' accolta, l'attività compiuta
dall'arbitro ricusato o con il suo concorso e' inefficace.».
Art. 22.
Modifiche al capo III, titolo VIII, libro IV
1. Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il Capo III e' sostituito dal
seguente:
«Capo III del procedimento 816 (Sede dell'arbitrato).
Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti
provvedono gli arbitri.
Se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede dell'arbitrato, questa e' nel luogo in
cui e' stata stipulata la convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio
nazionale, la sede e' a Roma.
Se la convenzione d'arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri possono tenere
udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in
luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato ed anche all'estero.
816-bis (Svolgimento del procedimento).
Le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, o con atto scritto separato, purché
anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel
procedimento e la lingua dell'arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di
regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell'arbitrato nel modo che
ritengono più opportuno. Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio,
concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Le parti possono
stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la procura al
difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la
determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore
può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della
notificazione della sua impugnazione.
Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare
le ordinanze circa lo svolgimento del procedimento.
Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non
ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non
soggetta a deposito.
816-ter (Istruzione probatoria).
L'istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.
Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare
di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o
nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al
testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.
Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengono
opportuno secondo le circostanze, possono richiedere al presidente del tribunale della
sede dell'arbitrato, che ne ordini la comparizione davanti a loro.
Nell'ipotesi prevista dal precedente comma il termine per la pronuncia del lodo e' sospeso
dalla data dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza.
Gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici. Possono essere nominati
consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti.
Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad
atti e documenti dell'amministrazione stessa, che e' necessario acquisire al giudizio.
816-quater (Pluralità di parti).
Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato, ciascuna
parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la
convenzione d'arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono
nominati con l'accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha
nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano
a un terzo la nomina.
Fuori dei casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei
confronti di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime.
Se non si verifica l'ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio
necessario, l'arbitrato e' improcedibile.
816-quinquies (Intervento di terzi e successione nel diritto controverso).
L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con
l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.
Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 e
l'intervento del litisconsorte necessario.
Si applica l'articolo 111.
816-sexies (Morte, estinzione o perdita di capacità della parte).
Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri
assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della
prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento.
Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del
giudizio, gli arbitri possono rinunciare all'incarico.
816-septies (Anticipazione delle spese).
Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato
delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura
dell'anticipazione a carico di ciascuna parte.
Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra può anticipare la totalità
delle spese. Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri,
non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha
dato origine al procedimento arbitrale.
817 (Eccezione d'incompetenza).
Se la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione d'arbitrato o la regolare
costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli arbitri decidono sulla
propria competenza.
Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi
sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. La parte che non
eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di
questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non può per
questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile.
La parte, che non eccepisce nel corso dell'arbitrato che le conclusioni delle altre parti
esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il
lodo.
817-bis (Compensazione).
Gli arbitri sono competenti a conoscere dell'eccezione di compensazione, nei limiti del
valore della domanda, anche se il controcredito non e' compreso nell'ambito della
convenzione di arbitrato.
818 (Provvedimenti cautelari).
Gli arbitri non possono concedere sequestri, ne' altri provvedimenti cautelari, salva diversa
disposizione di legge.
819 (Questioni pregiudiziali di merito).
Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione
della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di
convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per
legge.
Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se
vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Se tali
questioni non sono comprese nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di
giudicato e' subordinata alla richiesta di tutte le parti.
819-bis (Sospensione del procedimento arbitrale).
Ferma l'applicazione dell'articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento
arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:
1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell'articolo 75
del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all'autorità
giudiziaria;
2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione
d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato;
3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai
sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Se nel procedimento arbitrale e' invocata l'autorità di una sentenza e questa e' impugnata,
si applica il secondo comma dell'articolo 337.
Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita
presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in
difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal
primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresì se entro novanta giorni
dall'ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica
dell'atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale e' proposta davanti
all'autorità giudiziaria.
819-ter (Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria).
La competenza degli arbitri non e' esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al
giudice, ne' dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente
davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria
competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, e' impugnabile a norma degli
articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di
arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La
mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla
controversia decisa in quel giudizio.
Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44,
45, 48, 50 e 295.
In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali
aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato.».
Art. 23.
Modifiche al capo IV, titolo VIII, libro IV
1. Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il capo IV e' sostituito dal
seguente:
«Capo IV del lodo 820 (Termine per la decisione).
Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione
degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.
Se non e' stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare
il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina.
In ogni caso il termine può essere prorogato:
a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;
b) dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su istanza
motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti; il termine può essere
prorogato solo prima della sua scadenza.
Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine e' prorogato di centottanta giorni
nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:
a) se debbono, essere assunti mezzi di prova;
b) se e' disposta consulenza tecnica d'ufficio;
c) se e' pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
d) se e' modificata la composizione del collegio arbitrale o e' sostituito l'arbitro unico. Il
termine per la pronuncia del lodo e' sospeso durante la sospensione del procedimento. In
ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, e' esteso a
novanta giorni.
821 (Rilevanza del decorso del termine).
Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come
causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal
dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e
agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.
Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine,
dichiarano estinto il procedimento.
822 (Norme per la deliberazione).
Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con
qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità.
823 (Deliberazione e requisiti del lodo).
Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed e'
quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia
deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale. Il lodo deve contenere:
1) il nome degli arbitri;
2) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
3) l'indicazione delle parti;
4) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
5) l'esposizione sommaria dei motivi;
6) il dispositivo;
7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri e'
sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso e' stato deliberato con la
partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
8) la data delle sottoscrizioni.
824 (Originali e copie del lodo).
Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a
ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme daglistessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla
sottoscrizione del lodo.
824-bis (Efficacia del lodo).
Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione
gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.
825 (Deposito del lodo).
La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza
depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la
convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel
cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo,
lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a trascrizione o
annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la
sentenza avente il medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei
modi stabiliti dell'articolo 133, secondo comma.
Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, e' ammesso reclamo
mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte,
sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.
826 (Correzione del lodo).
Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo:
a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno
determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla
sottoscrizione degli arbitri;
b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'articolo 823, numeri 1 ), 2), 3), 4).
Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione
e' data comunicazione alle parti a norma dell'articolo 824.
Se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione e' proposta al tribunale nel cui
circondario ha sede l'arbitrato.
Se il lodo e' stato depositato, la correzione e' richiesta al tribunale del luogo in cui e' stato
depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288, in quanto compatibili. Alla
correzione può provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo e' stato impugnato o
fatto valere.».
Art. 24.
Modifiche al capo V, titolo VIII, libro IV
1. Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il Capo V e' sostituito dal seguente:
«Capo V
delle impugnazioni 827 (Mezzi di impugnazione).
Il lodo e' soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.
I mezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia e' immediatamente
impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio
arbitrale e' impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.
828 (Impugnazione per nullità).
L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del
lodo, davanti alla corte d'appello nel cui distretto e' la sede dell'arbitrato.
L'impugnazione non e' più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima
sottoscrizione.
L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il
lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a
decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione.
829 (Casi di nullità).
L'impugnazione per nullità e' ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei
casi seguenti:
1) se la convenzione d'arbitrato e' invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo
comma;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del
presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
3) se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma
dell'articolo 812;
4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la
disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in
ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso;
5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823;
6) se il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto
dell'articolo 821;
7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto
espressa sanzione di nullità e la nullità non e' stata sanata;
8) se il lodo e' contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente
sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata
prodotta nel procedimento;
9) se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il
merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle
parti in conformità alla convenzione di arbitrato.
La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito
nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo
svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo.
L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e'
ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E' ammessa in ogni caso
l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico.
L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e'
sempre ammessa:
1) nelle controversie previste dall'articolo 409;
2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su
materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato.
Nelle controversie previste dall'articolo 409, il lodo e' soggetto ad impugnazione anche per
violazione dei contratti e accordi collettivi.
830 (Decisione sull'impugnazione per nullità).
La corte d'appello decide sull'impugnazione per nullità e, se l'accoglie, dichiara con
sentenza la nullità del lodo.
Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità
parziale del lodo. Se il lodo e' annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo,
numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d'appello decide la
controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella
convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data
della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva
all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così
stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.
Quando la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applica la
convenzione di arbitrato, salvo che la nullità dipenda
dalla sua invalidità o inefficacia.
Su istanza di parte anche successiva alla proposizione
dell'impugnazione, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo,
quando ricorrono gravi motivi.
831 (Revocazione ed opposizione di terzo).
Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, e' soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri
1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo. Se i
casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per
nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione e' sospeso fino alla
comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità. Il lodo e' soggetto ad
opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e
per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nel cui distretto e' la
sede dell'arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.
La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per
opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente
proposta consente l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause.».
Art. 25.
Modifiche al capo VI, titolo VIII, libro IV
1. Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il Capo VI e' sostituito dal
seguente:
«Capo VI
dell'arbitrato secondo regolamenti precostituiti 832 (Rinvio a regolamenti arbitrali).
La convenzione d'arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito.
Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto
dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.
Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al
momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio.
Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli
interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che
contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.
Il regolamento può prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in
aggiunta a quelli previsti dalla legge.
Se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione d'arbitrato
mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.».
disposizioni finali
[…]
Art. 27.
Disciplina transitoria
1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati
entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.
2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti
avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei
quali la domanda di arbitrato e' stata proposta successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze
pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 28.
Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 833, 834,
835, 836, 837, 838 del codice di procedura civile.
[…]